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CRS DAC2

Sarebbe dovuto scadere il 30 aprile l’invio nei termini delle informazioni relative al CRS DAC2 (invio relativo all’anno solare 2017), con periodo di “tardività” in scadenza oggi, 15 maggio. Invece, con Provvedimento del 26 aprile u.s., il Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini ha prorogato al 20 giugno la scadenza per l’anno 2017 e ha introdotto una tempistica di 30 giorni al posto dei precedenti 15 per gestire le comunicazioni tardive.

In cosa consiste, tuttavia, il Common Reporting Standard? Qual è l’oggetto della comunicazione? Chi sono i Soggetti interessati?

Il Common Reporting Standard (CRS) viene recepito in Italia con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze il 28 dicembre 2015, ma si attende il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2017 per avere effettivamente idea dei tracciati e delle informazioni da condividere con le altre giurisdizioni partecipanti.

L’obbiettivo che i Paesi aderenti si propongono (cfr allegato D al DM 28.12.2015 e successive modifiche) è perseguire i comportamenti di evasione fiscale internazionale, all’interno di un contesto economico sempre più globalizzato che offre modo di detenere e gestire fondi al di fuori del proprio Paese di residenza. Le Istituzioni Finanziarie vengono sollecitate ad effettuare dei controlli non solo sui Soggetti Persone Fisiche, ma anche sulle Entità Giuridiche (inclusi Trust e Fondazioni) con particolare attenzione alle Entità Non Finanziarie Passive (Passive Non Financial Entities) e ai loro Titolari Effettivi (Controlling Person).
 
Il Purple Book, OECD (2017), Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters, second Edition, OECD Publishing, Paris richiama l’attenzione sulla necessità di estendere l’obbligo di verifica dei conti finanziari detenuti coi Clienti a un ampio numero di Istituzioni Finanziarie. Sono quindi destinatari di questa normativa le Istituzioni di Custodia, di Deposito, di Investimento e alcune Imprese di Assicurazione specificate. In Italia il Provvedimento 04.07.2017 indica che:
  • alcune categorie di intermediari finanziari sono obbligati d’ufficio a raccogliere informazioni ai fini CRS DAC2 (non solo le Banche e le Poste, ma anche SIM, SGR, IMEL, Fiduciarie e altri Soggetti, cfr allegato 3);
  • alcune categorie di Soggetti sono interessati alla normativa CRS DAC2 anche non essendo tenuti ad altri adempimenti (es. alcune tipologie di holding);
  • le holding ex art. 10 comma 10 DLgs 141/2010 devono valutare di volta in volta le loro caratteristiche per comprendere se sono incluse tra i Soggetti tenuti all’adempimento o meno.
Una volta definito il proprio essere obbligati all’adempimento 2 sono le tipologie di comunicazione possibili per anno solare (in questo caso, 2017) entro i termini (inclusa la tardività):
  1. Comunicazione di assenza di rapporti “CRS Reportable”;
  2. Comunicazione relativa a rapporti “CRS Reportable”. In questo secondo caso le tipologie di comunicazione possono assumere le seguenti caratteristiche:
    • Persona Fisica “CRS Reportable”
    • Entità Non Finanziaria Passiva “CRS Reportable”
    • Entità Non Finanziaria Passiva le cui Controlling Person sono “CRS Reportable”
    • Entità “CRS Reportable”
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Una volta registrate le informazioni obbligatorie (dati del Rapporto, dati del Soggetto Persona Fisica o Entità, Tipologia di Soggetto, Saldo del Rapporto) ed eventuali dati facoltativi/condizionati (pagamenti avvenuti nell’anno, Titolari Effettivi) in DAC2 bisogna sottoporre il file XML al controllo del software messo a disposizione sul SID. Questo significa aver prima iscritto l’Istituzione Finanziaria all’apposita sezione dell’Anagrafe Tributaria (COMETA_REI), aver chiesto accreditamento al SID (se non si fosse già stati in possesso dell’accesso), scaricato l’apposito software. Dopodichè l’invio avviene a mezzo PEC.

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