Operazioni straordinarie quali fusioni, incorporazioni e scissioni possono occorrere nella vita di un intermediario finanziario. Esso deve porre attenzione ad assolvere con precisione alle prescrizioni dell’Agenzia rispetto ai rapporti di natura finanziaria per evitare problemi successivi.
Il principio di carattere generale è quello della responsabilità integrale del soggetto “proprietario” del rapporto in seguito alle operazioni societarie rispetto a tutti gli adempimenti (FAQ 17 maggio 2018).
Questo significa che se un intermediario finanziario (A) si fonde o viene incorporato in altro intermediario finanziario (B) il rapporto finanziario ancora in essere passa da A a B e sarà l’intermediario B a monitorare eventuali variazioni o la sua chiusura al fine della comunicazione mensile e valuterà se il rapporto è passibile di comunicazione integrativa annuale. Inoltre l’intermediario subentrante si farà carico di rispondere alle indagini finanziarie qualora venissero indirizzate sui rapporti precedentemente appartenenti all’intermediario A.